Art. 8.
(Modifica all'articolo 1193 del codice della navigazione).

      1. All'articolo 1193 del codice della navigazione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Se il fatto è commesso con l'impiego di una nave da pesca, la sanzione è ridotta ad un quarto. Nel caso di esibizione all'autorità marittima competente della documentazione mancante entro le ventiquattro ore successive alla contestazione, non è dovuto il pagamento della sanzione».